IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  20 giugno  1996,  n. 323,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e,
in particolare, il comma 5-bis;
  Vista  la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del
Fondo  per  l'arricchimento  e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n.  567,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile  1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative
complementari   e   delle  attivita'  integrative  nelle  istituzioni
scolastiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  le  norme  in  materia  di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  documentazione  amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato
dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,   recante   il   regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modificazioni e
integrazioni  al  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 ottobre  1996,  n.  567,  in  particolare  per  quanto concerne la
regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di
ammissione  delle  associazioni studentesche e delle associazioni dei
genitori  ai  forum  nazionali,  la  possibile istituzione di forum a
livello  regionale,  la  copertura  finanziaria dei relativi oneri di
funzionamento,  nonche' il ripristino dei termini originari stabiliti
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156,
per  l'espletamento  delle  operazioni  elettorali  di  rinnovo delle
consulte provinciali degli studenti;
  Udito  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del
23 giugno 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 30 giugno 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre  1996,  n.  567,  e  successive  modificazioni, di seguito
denominato:   «regolamento»,   e'   inserita   la  seguente  rubrica:
«(Assistenza medica)».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.».
              -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del decreto-legge
          20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il
          risanamento   della   finanza   pubblica,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:
              «Art.  3  (Riduzione  stanziamenti e blocco impegni). -
          1.-4. (Omissis).
              5.  Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di
          previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo
          al  fondo  per le esigenze di formazione del personale e di
          potenziamento   e   funzionamento   di   scuole   e  uffici
          dell'amministrazione  scolastica,  e'  ridotto  di  lire 50
          miliardi  per  l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno
          1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello
          stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a
          lire  40  miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione    riguardanti   le   spese   di   funzionamento
          amministrativo   e   didattico   delle   scuole  secondarie
          superiori.
              5-bis.  Con  regolamento  governativo,  da  emanarsi ai
          sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
          successive   modificazioni,   e'  disciplinata  la  materia
          prevista   dalla  direttiva  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione  3 aprile  1996, n. 133. Il finanziamento di cui
          al  comma  5  e'  finalizzato  all'attuazione  del predetto
          regolamento.
              6.-13-bis. (Omissis)».
              - La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione
          del  Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
          formativa e per gli interventi perequativi».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996,  n.  567,  reca:  «Regolamento  recante la disciplina
          delle    iniziative   complementari   e   delle   attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
          1999,  n.  156,  reca:  «Regolamento  recante  modifiche ed
          integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
          10 ottobre  1996,  n.  567, concernente la disciplina delle
          iniziative  complementari  e  delle  attivita'  integrative
          nelle istituzioni scolastiche».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          13 febbraio   2001,  n.  105,  reca:  «Regolamento  recante
          ulteriori   modifiche   ed   integrazioni  al  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  10 ottobre  1996,  n.  567,
          concernente  la disciplina delle iniziative complementari e
          delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche».
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275, reca: «Regolamento recante norme in materia
          di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, reca:
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
          2003,  n.  319,  reca:  «Regolamento  di organizzazione del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca».
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              «Art.  2-bis  (Assistenza  medica).  -  1.  Al  fine di
          assicurare  l'assistenza  medica  nello  svolgimento  delle
          attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto
          riguarda  le  certificazioni  di  idoneita'  alle attivita'
          motorie,   le   istituzioni  scolastiche  autonome  possono
          stipulare  convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con
          decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il Ministro della
          sanita',  sono  individuate  le necessita' sulla presenza e
          l'intervento degli operatori sanitari.».